EXIT - ITALIA
Associazione italiana per il
diritto ad una morte dignitosa
Corso Monte Cucco 144 , 10141 Torino
tel/fax 011.77.07.126 exit-italia@fastwebnet.it



ATTO COSTITUTIVO

Di

EXIT – Italia





DR. FRANCESCO FERRARIS NOTAIO – TORINO - Via Cernaia 14

Tel. 011/531635


Numero di Repertorio 20.129/7.837 registrato a Torino il 7-6-1999
n. 9581 vol // - Lire 250.000


Costituzione di Associazione

REPUBBLICA ITALIANA


L’anno millenovecentonovantanove, il ventisei maggio,

in Torino, via Cernaia 14.

Avanti a me Dottor Francesco Ferraris, Notaio alla residenza di Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Torino e Pinerolo, senza assistenza di testimoni per espressa rinunzia fattane ai sensi di legge dai Comparenti meco d’accordo,

sono comparsi:

- VILLATA MARIA AUGUSTA, nata a Torino (TO) il 12 giugno 1936, residente a Baldissero Torinese (TO), Via Superga m. 59/4, casalinga, Codice Fiscale VLLMGS36H52L219S

che interviene al presente atto sia in proprio sia nella qualità di procuratrice speciale dei Signori:

Comparenti cittadini italiani, delle cui identità personali io Notaio sono certo i quali mi chiedono di ricevere il presente atto, con il quale, convengono e stipulano quanto segue:

  1. I Signori Villata Maria Augusta, Bertoni Giovanni, Bacchielli Bianca, Del Zotto Norma, Coveri Emilio, Di Chio Maria Antonietta, Fonda Serena, Barili Liliana, Coveri Annalisa, D’Ercole Emiliana, Bordoni Ezio, Garofalo Emilia e Del Santo Claudina, come sopra comparti e rappresentati, dichiaro di costituire, come con il presente atto costituiscono, una associazione apolitica, apartitica, asindacale, aconfessionale, senza fini di lucro, denominata “EXIT-ITALIA – Associazione italiana per il diritto ad una morte dignitosa”.

  2. L’associazione ha sede in Torino, Corso Monte Cucco n. 144.
    La durata dell’associazione è illimitata.

  3. L’associazione, ispirandosi ai principi della tutela dei diritti civili in genere ed in particolare della dignità della persona in qualsiasi momento della sua esistenza ha lo scopo di:

    • promuovere e favorire ogni iniziativa volt a far rispettare, in tutte le strutture pubbliche e/o private, il diritto ad una morte dignitosa, nel più ampio rispetto della persona umana, come previsto dalle vigenti normative;

    • ottenere il riconoscimento giuridico del diritto a scegliere in qualsiasi momento della vita, nel pieno possesso delle proprie facoltà, la fine della propria esistenza in alternativa alla sua prosecuzione in condizioni di sofferenza inutile;

    • promuovere e favorire, attraverso incontri, convegni, seminari, dibattiti, studi e pubblicazioni, una cultura della dignità della morte;

    • promuovere e favorire il conseguimento delle finalità di solidarietà sociale nell’ambito delle norme concernenti l’assenza assoluta di fini di lucro, la democraticità della struttura, l’elettività, la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti mediante attività di documentazione, studio, informazione e consulenza garantendo, in relazione alle disponibilità delle risorse, la

tutela dei diritti individuali e sociali.

  1. L’associazione è retta dallo Statuto che, firmato dai Comparenti e da me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera “D” e ne forma parte integrante e sostanziale, previa lettura da me datane ai sensi di Legge.

  2. L’Associazione è retta dal Consiglio Generale formato da sette membri che rimangono in carica cinque anni che potranno essere rieleggibili.



Per il primo quinquennio viene deliberato di eleggere il Consiglio Generale nella persona dei Signori Coveri Emilio, Del Santo Claudina, Barili Liliana, Coveri Annalisa, Del Zotto Norma, Villata Maria Augusta e D’Ercole Emiliana, tutti come sopra generalizzati, i quali riunitisi seduta stante in Consiglio convengono di comune accordo di attribuire la carica di Presidente al Signor Coveri Emilio, la carica di Vice-Presidente alla Signora Del Santo Claudina, la carica di Segretario alla Signora Coveri Annalisa e la carica di Tesoriere alla Signora Barili Liliana.

  1. Al Consiglio Generale competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione.
    Il Presidente del Consiglio Generale è il rappresentante legale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

  2. Il Presidente Signor Coveri Emilio, viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento del riconoscimento dell’Associazione presso le Autorità competenti e quelle intese all’acquisto da parte dell’Associazione della personalità giuridica.
    Ai soli effetti di cui sopra, il consiglio Generale viene facoltizzato ad apportare allo Statuto come sopra allegato tutte quelle modifiche che venissero richieste dalle competenti Autorità.

Le spese del presente atto, inerenti e dipendenti sono a carico dell’Associazione.

Del che richiesto, ho redatto quest’atto, da me scritto in parte ed in parte dattiloscritto da persona fidata su cinque pagine e parte della sesta di due fogli, quale atto leggo ai Comparenti che, a mia richiesta, lo approvano ed, in conferma, meco Notaio lo sottoscrivo qui appresso.

All’originale firmati ai sensi di Legge:
Norma Del Zotto
D’Ercole Emiliana
Annalisa Coveri
Maria Augusta Villata
Emilia Garofalo
Del Santo Claudina
Barili Liliana
Ezio Bordoni
Coveri Emilio
Francesco Ferraris Notaio




Allegato “D” all’atto Repertorio Numero 20.129/7.837













STATUTO

dell’Associazione “EXIT-ITALIA –

Associazione italiana per il diritto ad una morte dignitosa”.


Articolo 1

E’ costituita un associazione apolitica, apartitica asindacale, aconfessionale, senza fini di lucro, denominata “ EXIT-ITALIA– Associazione italiana per il diritto ad una morte dignitosa”.

L’associazione ha sede in Torino, Corso Montecucco n.144.

La durata dell’associazione è illimitata.


Articolo 2

L’Associazione, ispirandosi ai principi della tutela dei diritti civili in genere ed in particolare alla dignità della persona in qualsiasi momento della sua esistenza, ha lo scopo di:


Articolo 3

E’ competenza del Consiglio Generale l’ammissione delle persone a soci dell’associazione.

I soci si distinguono:

  1. Soci FONDATORI: i membri che hanno firmato l’atto costitutivo;

  2. Soci ORDINARI: i membri che sostengono l’associazione con la quota associativa, partecipano all’attività dell’associazione;

  3. Soci SOSTENITORI: le persone che, pur restando fuori dalle attività associative, hanno contribuito o contribuiscono a sostenere; culturalmente o finanziariamente l’associazione,

  4. Soci ONORARI: le persone inserite nell’ambito dell’associazione per meriti acquisiti.

Tutti i soci hanno i medesimi diritti ed i medesimi doveri e dovranno provvedere al versamento della quota annuale e partecipare secondo le loro possibilità alle iniziative dell’associazione.


Il nome dei soci viene annotato nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota d’iscrizione che è una e vitalizia, mentre l’importo della quota associativa è stabilita dal Consiglio generale e può essere variata dal Consiglio stesso per l’anno successivo a quello in cui si è deliberato la variazione.

E’ prevista inoltre una quota associativa, dal Consiglio Generale, per i soci che desiderano corrispondere il loro contributo associativo per un periodo più lungo.

Il numero dei soci è illimitato.

Tutti i soci che parteciperanno all’attività dell’associazione non percepiranno alcun compenso e tutte le azioni da essi profuse sono da intendersi volontariato.




E’ possibile un rimborso spese vive effettivamente sostenute per lo svolgimento di attività inerenti all’associazione e documentale, nei limiti e modalità che ogni anno verranno previste a Bilancio di previsione.

La qualifica di socio si perde su delibera del Consiglio Generale:

  1. per dimissioni volontarie;

  2. per indegnità morale e per comportamento contrastante con gli scopi dell’associazione;

  3. per mancato versamento dellaquota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall’eventuale sollecito.


Articolo 4

I soci sono obbligati:


Tutti i soci hanno il diritto di partecipare a tutte le attività promesse dall’associazione e ad accedere alle cariche associative.


Modificazione - aggiunta al Testo dello Statuto e Atto Costitutivo di EXIT-Italia, Associazione Italiana per il Diritto ad una Morte Dignitosa, deliberata dall’Assemblea dei Soci convocata in seduta “straordinaria”.


Art. 4 Bis

Mansioni, Responsabilità, Indennizzi e Volontariato

Le mansioni e le responsabilità di tutti coloro che collaborano allo sviluppo degli obiettivi societari vengono definiti e stabiliti, dietro previo consenso dell’interessato, dal Consiglio Generale come pure gli incarichi di ciascun Consigliere del Consiglio Generale di EXIT-Italia, secondo le esigenze e capacità individuali.

Ogni azione e collaborazione delle persone che ricevono un incarico specifico sono da considerarsi su base volontaria e pertanto senza alcun tipo di emolumento quale retribuzione.

Viene invece riconosciuto a ciascun collaboratore l’indennizzo di spese sostenute per motivi di viaggio, trasporto, carburante ed altro tipo di spesa sostenuta per conto dell’Associazione, dietro presentazione di debita ricevuta fiscale.

Tutte le azioni di ciascun collaboratore sono pertanto da considerarsi su base VOLONTARIA.


Volontariato

Possono partecipare all’azione di volontariato della EXIT-Italia tutte le persone, associati e non, che intendono aiutare e sostenere l’opera dell’Associazione nei confronti delle persone bisognose.
Ogni persona collaboratrice di EXIT-Italia è nominata VOLONTARIO e la sua operatività è destinata a soddisfare le esigenze di tutti coloro che si rivolgono alla EXIT-Italia, per il raggiungimento dei fini e degli scopi statutari.

Ogni Volontario pertanto verrà inserito nel Libro-Registro dei Volontari che collaborano con la EXIT-Italia.


Possono beneficiare dell’aiuto dei volontari dell’Associazione tutte le persone, siano esse associate o non, che hanno redatto il proprio Testamento Biologico depositato e debitamente vidimato dalla EXIT-Italia che terrà una copia delle volontà espresse e messe per scritto nel rispetto più totale delle disposizioni di volontà rilasciate.



La EXIT-Italia comunque, con l’azione dei propri Volontari, si rende disponibile anche per tutte quelle persone che non hanno redatto il proprio Testamento Biologico, ma che si rivolgeranno ad essa per qualsiasi esigenza e necessità.

Tutti coloro che avranno necessità di qualsiasi tipo di aiuto, devono rivolgersi alla Segreteria Generale, tramite lettera, e-mail oppure semplicemente per telefono .

La Segreteria, di concerto con gli altri Consiglieri del Consiglio Generale provvederà a soddisfare e venire incontro alle esigenze espresse da ciascun richiedente.

L’azione di volontariato viene intesa ed estesa a livello nazionale ossia su ciascuna regione italiana dove opereranno i volontari che sono a disposizione dell’Associazione.


Torino, 10 Maggio 2009


Articolo 5

L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

  1. contributi dei soci;

  2. contributi privati;

  3. contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche italiane e straniere finalizzati al sostegno di specifiche attività atte ad ottenere lo scopo dell’Associazione;

  4. lasciti testamentari;

  5. donazioni di persone fisiche e giuridiche;

  6. rimborsi derivati da convenzioni,

  7. entrate derivanti da attività produttive marginali;

  8. proventi derivanti da spettacoli di beneficenza, da vendite da parte di terzi di oggetti vari, fiori, piante eccetera, da vendite di beni mobili od immobili.


I proventi di cui sopra costituiscono il patrimonio dell’associazione.

L’esercizio finanziario dell’associazione ha inizio e termine rispettivamente il primo gennaio ed il trentuno dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio generale redige il bilancio consuntivo che deve essere approvato entro il trenta Aprile dell’anno successivo.

Il bilancio consuntivo deve essere firmato dal Presidente del Consiglio Generale.
Il bilancio di previsione deve essere redatto dal Tesoriere e sottoposto all’approvazione del Consiglio Generale entro il 30 aprile dell’anno in corso e la sua approvazione definitiva deve essere firmata dal Presidente del Consiglio Generale entro il 15 maggio dello stesso anno finanziario.


Articolo 6

Gli organi dell’associazione sono:







Articolo 7

L’Assemblea e composta da tutti i soci e può essere ordinaria o straordinaria.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta: ogni socio non può ricevere un numero di deleghe maggiore di quello stabilito dal Consiglio in sede di convocazione dell’Assemblea.

L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’associazione e inoltre nomina i componenti di: Consiglio Generale, i Sindaci ed i Probiviri.

L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente del Consiglio Generale ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri dei Consiglio Generale o un decimo degli associati ne ravvisino la necessità.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento dell’associazione.

L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Generale o in sua assenza dal Vice Presidente o dal membro più anziano.

Le convocazioni vengono fatte mediante avviso scritto da recapitarsi almeno dieci giorni prima della riunione.

L’Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione, che non può avvenire lo stesso giorno della prima, L’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando sian approvate dalla maggioranza dei presenti.


Articolo 8

Il Consiglio Generale si compone di sette membri eletti tra i soci in sede assembleare. Resta in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

Nel caso in cui, per dimissioni o per altra causa, decada un numero di consiglieri che non incida sulla maggioranza, il Consiglio provvede alla sua sostituzione con la cooptazione in numero non superiore a tre. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, si deve provvedere alla rielezione del Consiglio entro il termine massimo di sessanta giorni.

Il Consiglio nomina al suo interno il Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.


Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente; in caso di impossibilità temporanea del Presidente lo sostituisce il Vice Presidente e, in caso di assenza di entrambi, dal membro anagraficamente più anziano:

Il Consiglio Generale si riunisce in via ordinaria ogni quattro mesi; la convocazione scritta deve essere inviata dieci giorni prima della data della riunione, con indicazione della data, luogo e ordine del giorno.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni riunione del Consiglio, redatto a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso, dal Presidente o da chi lo sostituisce, vengono conservati agli atti.


Il Consiglio Generale si può riunire in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti e su richiesta scritta del Collegio dei Probiviri.


Al Consiglio Generale competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione.

Il Presidente del Consiglio Generale è il rappresentante legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.



Il Presidente cura la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio del Comitato Etico scientifico e, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio, chiedendo la ratifica allo stesso Consiglio dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.


Articolo 9

Il Collegio dei Sindaci e revisori è composto da cinque membri (tre effettivi e due supplenti) eletti dall’Assemblea e scelti tra tutti i soci che non coprono cariche elettive nell’ambito dell’Associazione.

Restano in carica cinque anni e le candidature devono essere presentate al Segretario quindici giorni prima della riunione prevista per le elezione.

Il Collegio, nella prima riunione, nominerà il Presidente.

Il Collegio viene convocato con lettera almeno dieci giorni prima della riunione collegiale; ha la funzione di controllare che tutte le procedure amministrative siano esplicate correttamente ed in caso di possibili invalidità avvertire il Presidente del Consiglio Generale tramite lettera.


Articolo 10

Il Collegio dei Probiviri viene nominato dall’Assemblea; resta in carica per tutta la durata del Consiglio stesso n carica in quel periodo ed è composto da tre membri.

Alla scadenza del mandato i probiviri possono essere rieletti.

Il Collegio ha i seguenti compiti:

Tutte le decisioni devono essere prese entro 120 (centoventi) giorni dal Collegio dei Probiviri e prevenire ai ricorrenti e al Presidente del Collegio Generale entro quindici giorni dalla decisione, con la relativa motivazione.

Le decisioni dei Probiviri sono insindacabili.


Articolo 11

Il Comitato Etico Scientifico è un organismo del tutto autonomo nell’ambito dell’Associazione

pur facendone parte integrante.

Il Comitato sarà presieduto da un Presidente che coordinerà le operazioni.

Per lo svolgimento della propria attività il Comitato adotterà un Regolamento interno.

Il Presidente del Comitato deve riferire al Consiglio generale su tutti gli atti predisposti.


Articolo 12

I Coordinatori di zona si occupano di promuovere gli intenti dell’associazione, aumentare il numero dei soci ed attivare qualsiasi iniziativa atta ad incrementare la crescita ed il raggiungimento dei fini e degli scopi dell’associazione stessa.

Prendendo come base la suddivisione del nostro territorio in Regioni e Provincie, il Consiglio Generale darà l’incarico a uno o più soci, che dichiarino la propria disponibilità, di coordinare l’attività dell’associazione nell’ambito di una Regione o anche per più Regioni o Provincie limitrofe.

I coordinatori di zona operano in stretto contatto con il Consiglio Generale e ogni loro decisione deve essere approvata dal Consiglio stesso.





Articolo 13

In caso di scioglimento dell’associazione il patrimonio derivante alla liquidazione verrà devoluto ad una associazione con scopi analoghi.


Durante la vita dell’associazione è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi o riserve, salvo in caso in cui la distribuzione sia imposta dalla legge.


Articolo 14

Per quanto non espressamente riportato si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle altre Leggi vigenti in materia.



All’originale firmato ai sensi di Legge:

Norma Del Zotto

Annalisa Coveri
D’Ercole Emiliana
Maria Augusta Villata
Emilia Garofalo
Del Santo Claudina
Barili Liliana
Ezio Bordoni
Coveri Emilio
Francesco Ferraris Notaio



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE



TORINO, 7 GIUGNO 1999


EXIT - ITALIA
Associazione italiana per il
diritto ad una morte dignitosa
Corso Monte Cucco 144 , 10141 Torino
tel/fax 011.77.07.126 exit-italia@fastwebnet.it